Art. 3.
(Presentazione dell'accordo costitutivo).
1. L'accordo costitutivo va presentato dai due contraenti, alla presenza di due
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testimoni, al sindaco del comune di residenza di uno dei contraenti.
2. Il sindaco o l'ufficiale di stato civile, verificata la volontà delle parti, annota l'accordo costitutivo nel registro dello stato civile.